Art. 88 LFus dal 2023

Art. 88 Sezione 1: Fusione Principio
1 Gli istituti di previdenza possono operare fusioni tra loro.
2 La fusione di istituti di previdenza è permessa soltanto se sono salvaguardati lo scopo di previdenza nonché i diritti e le pretese degli assicurati.
3 Rimangono salve le disposizioni del diritto delle fondazioni (art. 80 segg. CC (1) ) e della legge federale del 25 giugno 1982 (2) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit .
(1) RS 210(2) RS 831.40
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