Art. 88 LStrl dal 2024

Art. 88 (1) Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali
1 Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l’articolo 86 LAsi (2) . Sono applicabili le disposizioni del capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l’articolo 112a LAsi.
2 L’obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall’entrata in Svizzera.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2013 2045, 2016 2471).(2) RS 142.31
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