OR Art. 879 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 879 OR dal 2024
Art. 879 Assemblea generale I. Poteri
1 L’assemblea generale dei soci costituisce l’organo supremo della societ cooperativa.
2 L’assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti: (1) 1. l’approvazione e la modificazione dello statuto;2. (1) la nomina dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione;2bis. (3) l’approvazione del conto annuale e, se del caso, la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio;3. (4) l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;3bis. (3) la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;4. il discarico all’amministrazione;5. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 4791]; [FF 2002 2841], [2004 3545]).
(3) (5)
(4) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6679]; [FF 2008 1321]).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
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