Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 87

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 87 LPP dal 2025

Art. 87 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 87 (1) Assistenza amministrativa

1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:

  • a. controllare l’assoggettamento dei datori di lavoro;
  • b. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
  • c. prevenire versamenti indebiti;
  • d. fissare e riscuotere i contributi;
  • e. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
  • 2 L’istituto di previdenza che, nello svolgimento delle sue funzioni, apprende che un assicurato percepisce prestazioni indebite, può informarne gli organi dell’assicurazione sociale interessata. (2)

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
    (2) Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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