Art. 87 LDP dal 2022

Art. 87 Rilevazioni statistiche
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2 Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d’et .
3 Il segreto del voto non dev’essere pregiudicato.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).(2) Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
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