LADI1 Art. 87 - Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

Einleitung zur Rechtsnorm LADI1:



Art. 87 LADI1 dal 2024

Art. 87 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 87 Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

1 L’ufficio centrale di compensazione dell’AVS:

  • a. controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS;
  • b. versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
  • c. presenta annualmente i conti all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  • 2 Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS e l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.


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