Art. 865 CCS dal 2024

Art. 865 IV. Annullamento
1 Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza intenzione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.
2 L’annullamento avviene secondo le norme concernenti l’ammortamento dei titoli al portatore previa diffida a produrre il titolo entro sei mesi.
3 Il debitore può, nello stesso modo, chiedere l’annullamento di un titolo pagato che è stato smarrito.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.