Art. 86 LEF dal 2024

Art. 86 Azione di ripetizione per pagamento
indebito
1 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata. (1)
2 L’azione per la ripetizione dell’indebito si può promuovere, a scelta dell’attore, o avanti al giudice dell’esecuzione o al foro ordinario del convenuto.
3 In eccezione all’articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO) (2) , per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l’inesistenza del debito. (3)
(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).(2) RS 220
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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