Art. 86 CCS dal 2024
Art. 86 (1) Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale (2) *
1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell’ambito della circolazione stradale, l’infrastruttura dei trasporti nelle citt e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.
2 A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:a. il prodotto netto della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali di cui all’articolo 85a;b. il prodotto netto dell’imposta speciale di consumo di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera d;c. il prodotto netto del supplemento di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera a;d. il prodotto netto dell’imposta di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera b;e. una quota del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della met del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all’anno; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo;f. di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e;g. il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali;h. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.
3 È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:a. contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; b. contributi ai costi delle strade principali; c. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;d. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; e. contributi ai Cantoni senza strade nazionali; f. ricerca e amministrazione;g. i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g.
4 Al finanziamento speciale è accreditata la met del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.
5 Se ne è comprovata la necessit per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell’ambito di tale finanziamento, il prodotto dell’imposta di consumo di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo.
(1) Accettato nella [votazione popolare del 12 feb. 2017], in vigore dal 1° gen. 2018, i cpv. 2 lett. g e 3 lett. g entrano in vigore il 1° gen. 2020 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; [RU 2017 6731]; [FF 2015 1717], [2016 6825 ][7467], [2017 2961]).
(2) * Con disposizione transitoria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.