LADI1 Art. 85b -
Art. 85b LADI1 dal 2024

Art. 85b (1)
1 I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2. (2)
2 Per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.
3 I Cantoni comunicano all’ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento. (3)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
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