Art. 858 CCS dal 2024

Art. 858 II. Trasmissione
1 La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente.
2 Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.