OLL1 Art. 85 - Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 85 OLL1 dal 2023

Art. 85 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 85 Sezione 2: Sistemi di informazione e di documentazione (1) Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione

(art. 44b LL e 96 LAINF)

1 La SECO, nell’ambito della sua attivit di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per:

  • a. i permessi concernenti la durata del lavoro;
  • b. la procedura di approvazione dei piani di cui all’articolo 7 capoverso 4 della legge;
  • c. la banca dati inerente al diritto del lavoro, che contiene informazioni generali sul diritto pubblico e privato del lavoro;
  • d. la banca dati inerente all’esecuzione, gestita dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), che contiene in particolare dati sull’attivit d’ispezione degli organi d’esecuzione della legge e della LAINF;
  • e. le ispezioni alle aziende;
  • f. la gestione degli indirizzi.
  • 2 Il sistema contiene per ogni azienda:

  • a. il nome, l’indirizzo e il numero d’identificazione;
  • b. la tipologia (industriale o non industriale);
  • c. il genere di attivit economica;
  • d. la data di registrazione nel sistema e la data di cancellazione.

    3 Il sistema può inoltre contenere:

  • a. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d’esercizio nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 capoverso 4 della legge;
  • b. i verbali delle ispezioni delle aziende;
  • c. il motivo dell’iscrizione;
  • d. le decisioni, le valutazioni dei rischi, le perizie, le denunce e le sentenze penali.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2399).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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