Art. 84b CCS dal 2024

Art. 84b Cter. Pubblicit delle retribuzioni (1)
Ogni anno l’organo superiore della fondazione comunica separatamente all’autorit di vigilanza l’importo totale delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 734a capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (2) direttamente o indirettamente corrisposte a lui o all’eventuale direzione.
(1) Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325).(2) RS 220
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.