Art. 84a CCS dal 2022

Art. 84a Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d’insolvenza (1)
1 Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sar più in grado di far fronte ai propri impegni, l’organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all’ufficio di revisione. Se la fondazione non dispone di un ufficio di revisione, l’organo superiore della fondazione sottopone il bilancio intermedio all’autorit di vigilanza.
2 Se constata che la fondazione ha un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sar più in grado di far fronte ai propri impegni, l’ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all’autorit di vigilanza.
3 L’autorit di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorit di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti.
4 All’occorrenza, l’autorit di vigilanza chiede che siano prese misure di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della societ anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.
(1) Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.