Art. 84 LEF dal 2024

Art. 84 Procedura di rigetto (1)
1 Il giudice del luogo d’esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell’opposizione.
2 Non appena ricevuta la domanda, d all’escusso la possibilit di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.