Art. 82 LPGA dal 2024

Art. 82 Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni materiali della presente legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Su richiesta le rendita d’invalidit o per superstiti ridotte o rifiutate in seguito a colpa dell’assicurato saranno tuttavia riesaminate e, se necessario, fissate nuovamente secondo l’articolo 21 capoversi 1 e 2, al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente legge.
2 … (1)
(1) Abrogato dal n. II 38 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.