Art. 82 LStrl dal 2024
Art. 82 (1) Finanziamento da parte della Confederazione
1 La Confederazione può finanziare integralmente o parzialmente la costruzione e l’equipaggiamento degli stabilimenti carcerari cantonali di una determinata dimensione destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 1984 (2) sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure.
2 La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Questa somma è versata per:a. richiedenti l’asilo;b. rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un’ammissione provvisoria;c. stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d’allontanamento della SEM;d. rifugiati espulsi secondo l’articolo 65 LAsi (3) .
3 La Confederazione può, per un periodo determinato, partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio per il fermo di breve durata di persone secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera c. Una partecipazione finanziaria presuppone che: a. la persona interessata sia fermata in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine; b. nell’area di confine in questione si osservi un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone; e c. il centro cantonale di partenza funga da alloggio a breve termine di stranieri fermati nell’area di confine in questione al momento del passaggio illegale del confine e allontanati senza formalit conformemente all’articolo 64c capoverso 1 lettera a. (4)
(1) Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 ([RU 2013 4375 ][5357]; [FF 2010 3889], [2011 6503]).
(2) [RS 341]
(3) [RS 142.31]
(4) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022 (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera), in vigore dal 1° giu. 2024 ([RU 2024 186]; [FF 2022 1312]).
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