Art. 81 LAINF dal 2024

Art. 81 Sezione 1: Campo d’applicazione
1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera. (1)
2 Il Consiglio federale può limitare o escludere l’applicazione di dette prescrizioni per determinate categorie di aziende e di lavoratori.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.