Art. 81 LADI1 dal 2024
Art. 81 Compiti delle casse
1 Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:a. appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente;b. sospendono l’assicurato dal diritto all’indennit nei casi previsti dall’articolo 30 capoverso 1, sempreché tale facolt non spetti, secondo il capoverso 2, al servizio cantonale;c. versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;d. amministrano il capitale d’esercizio secondo le disposizioni dell’ordinanza;e. (1) rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.
2 La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio: (1) a. se l’assicurato abbia diritto alle prestazioni;b. se, per quanti giorni o da qual momento l’assicurato debba essere sospeso dal diritto alle prestazioni.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
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