OR Art. 804 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 804 OR dal 2025
Art. 80 Assemblea dei soci I. Attribuzioni 4
1 L’assemblea dei soci è l’organo supremo della società.
2 All’assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:1. la modifica dello statuto;2. la nomina e la revoca dei gerenti;3. (1) la nomina e la revoca dei membri dell’ufficio di revisione;4. (2) l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;5. l’approvazione del conto annuale e la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi e dei tantièmes;5bis. (3) la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;6. la determinazione dell’indennità dei gerenti;7. il discarico ai gerenti;8. l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;9. l’approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali, se lo statuto lo prevede;10. la deliberazione sull’esercizio dei diritti statutari preferenziali, di prelazione o di compera;11. l’autorizzazione dell’acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti o l’approvazione di un tale acquisto;12. il disciplinamento dettagliato in un regolamento dell’obbligo di fornire prestazioni accessorie, se lo statuto rinvia a un regolamento;13. l’approvazione delle attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, in quanto lo statuto rinunci a esigere il consenso di tutti i soci;14. la decisione di chiedere al giudice l’esclusione di un socio per gravi motivi;15. l’esclusione di un socio per i motivi previsti nello statuto;16. lo scioglimento della società;17. l’approvazione delle operazioni dei gerenti per le quali lo statuto esige il suo consenso;18. le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dai gerenti.
3 L’assemblea dei soci nomina i direttori, i procuratori e i mandatari. Lo statuto può conferire tale attribuzione anche ai gerenti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6679]; [FF 2008 1321]).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
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