Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 80

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 80 OETV dal 2025

Art. 80 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 80 Ulteriori esigenze e equipaggiamenti suppletivi Impianto elettrico, compatibilità elettromagnetica e impianti di radiocomunicazione (1)

1 Le condotte elettriche devono sopportare le intensità di corrente che possono prodursi, essere isolate, protette il più possibile contro l’attrito e l’infiammabilità e, se necessario, munite di fusibili.

2 Le batterie devono essere montate o protette in modo che nessun liquido possa colare e non vi sia da temere un corto circuito o un incendio.

3 L’impianto elettrico come anche i motori ausiliari non devono disturbare né la ricezione delle emissioni radiotelevisive né gli impianti di telecomunicazione. Le esigenze concernenti la compatibilità elettromagnetica si fondano sull’allegato 12. (2)

4 Per gli equipaggiamenti di veicoli che utilizzano applicazioni di radiocomunicazione sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 2015 (3) sugli impianti di telecomunicazione; l’autorità competente è l’UFCOM. (4)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(3) RS 784.101.2
(4) Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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