ONC Art. 80 - Dimensioni e pesi eccezionali

Einleitung zur Rechtsnorm ONC:



Art. 80 ONC dal 2025

Art. 80 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali

1 Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto: (1)

  • a. (2) per il trasferimento e l’uso di veicoli eccezionali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni;
  • b. (1) per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l’uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru;
  • c. (4) per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru;
  • d. (5) per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t.
  • 2 Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l’urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l’uso di un altro mezzo di trasporto. (6)

    3 Entro i limiti del territorio cantonale, l’autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono. (7)

    4 ... (8)

    (1) (3)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
    (4) Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).
    (5) Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).
    (6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
    (7) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).
    (8) Abrogato dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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