Art. 8 LEF dal 2024

Art. 8 Tenuta, prova e rettificazione (1)
1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.
2 I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.
3 L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.