Art. 8 LAVS dal 2024

Art. 8 (1) Contributi sul reddito di un’attivit lucrativa indipendente 1. Regola
1 Dal reddito di un’attivit lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell’8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 58 800 franchi (2) , ma è almeno di 9800 franchi (3) l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
2 Se il reddito annuo di un’attivit lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9700 franchi (4) , l’assicurato deve pagare il contributo minimo di 422 franchi (5) l’anno, salvo che tale importo sia gi stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l’assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell’attivit lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).(2) Nuovo importo giusta l’art. 1 lett. a dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
(3) Nuovo importo giusta l’art. 1 lett. b dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
(4) Nuovo importo giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
(5) Nuovo importo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
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