Art. 79d LCStr dal 2024
Art. 79d Organismo d’indennizzo (1)
1 Le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro pretese di responsabilit civile presso l’organismo d’indennizzo del Fondo nazionale di garanzia se:a. l’organismo interpellato per la liquidazione del sinistro non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 79c;b. l’assicuratore estero della responsabilit civile tenuto a risarcire i danni non ha designato in Svizzera alcun mandatario per la liquidazione dei sinistri; c. il danno, verificatosi in un Paese il cui ufficio nazionale di assicurazione ha aderito al sistema della carta verde, è stato provocato da un veicolo a motore non identificabile o il cui assicuratore non possa essere identificato entro due mesi.
2 Non sussiste nessuna pretesa nei confronti dell’organismo d’indennizzo se la parte lesa:a. ha dato avvio in Svizzera o all’estero a un’azione legale per far valere le sue pretese; oppureb. ha inoltrato una richiesta d’indennizzo direttamente all’assicuratore estero ed esso ha fornito entro tre mesi una risposta motivata.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 ([RU 2003 222]; FF 2002 4093).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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