LAgr Art. 79 - Concessione di aiuti per la conduzione aziendale

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 79 LAgr dal 2023

Art. 79 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale

1 Il Cantone accorda l’aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da interessi per:

  • a. convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l’onere degli interessi;
  • b. far fronte a oneri finanziari straordinari.
  • 1bis L’aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell’attivit al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d’investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all’obbligo del rimborso, purché il livello d’indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile. (1)

    2 I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

    3 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’autorit che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno. (2)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
    (2) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.