Art. 77 LCA dal 2024

Art. 77 disposizione dello stipulante
1 Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall’assicurazione. (1)
2 Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e consegnata quest’ultima al beneficiario.
(1) Vedi nondimeno l’art. 1 dell’O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libert contrattuale per i contratti d’assicurazione (RS 221.229.11).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.