Art. 76j LDP dal 2022 Art. 76j Disposizioni penali 1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:a. uno degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento di cui agli articoli 76b–76d;b. uno degli obblighi di cui all’articolo 76h capoversi 3–5.2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.