LDP Art. 76j - Disposizioni penali

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 76j LDP dal 2022

Art. 76j Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 76j Disposizioni penali

1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

  • a. uno degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento di cui agli articoli 76b–76d;
  • b. uno degli obblighi di cui all’articolo 76h capoversi 3–5.
  • 2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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