Art. 76i LDP dal 2022
Art. 76i Trattamento di dati personali e scambio di informazioni
1 Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare di quelli relativi al controllo e alla pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali concernenti:
a. l’identit e la situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;b. l’identit degli autori delle liberalit monetarie e non monetarie concesse agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;c. l’identit dei membri investiti di un mandato pubblico che versano un contributo ai partiti di cui all’articolo 76b.2 Il servizio competente può trasmettere le informazioni relative agli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorit :
a. autorit cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;b. autorit di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 76e capoverso 3.3 Le autorit cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale comunicano al servizio competente di cui all’articolo 76g, su sua richiesta, le informazioni necessarie all’esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.