LDP Art. 76i - Trattamento di dati personali e scambio di informazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 76i LDP dal 2022

Art. 76i Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 76i Trattamento di dati personali e scambio di informazioni

1 Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare di quelli relativi al controllo e alla pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali concernenti:

  • a. l’identit e la situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;
  • b. l’identit degli autori delle liberalit monetarie e non monetarie concesse agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;
  • c. l’identit dei membri investiti di un mandato pubblico che versano un contributo ai partiti di cui all’articolo 76b.
  • 2 Il servizio competente può trasmettere le informazioni relative agli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorit :

  • a. autorit cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;
  • b. autorit di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 76e capoverso 3.
  • 3 Le autorit cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale comunicano al servizio competente di cui all’articolo 76g, su sua richiesta, le informazioni necessarie all’esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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