LDP Art. 76d - Termini e modalit? dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 76d LDP dal 2022

Art. 76d Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 76d Termini e modalit dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento

1 Sono comunicati:

  • a. i dati di cui all’articolo 76b, annualmente;
  • b. nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preventivate, 45 giorni prima della votazione o dell’elezione, e il conto finale delle entrate nonché le liberalit monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b, 60 giorni dopo la votazione o l’elezione;
  • c. nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate nonché le liberalit monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b, 30 giorni dopo l’entrata in funzione.
  • 2 Le liberalit monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b sono comunicate senza indugio al servizio competente nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l’elezione.

    3 Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalit monetarie e non monetarie sono indicate separatamente.

    4 La comunicazione delle liberalit monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi indica il valore della liberalit e la data della sua concessione, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell’autore della liberalit .

    5 I dati secondo il capoverso 4 vanno documentati.

    6 Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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