Art. 76d LDP dal 2022

Art. 76d Termini e modalit dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento
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2 Le liberalit monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b sono comunicate senza indugio al servizio competente nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l’elezione.
3 Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalit monetarie e non monetarie sono indicate separatamente.
4 La comunicazione delle liberalit monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi indica il valore della liberalit e la data della sua concessione, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell’autore della liberalit .
5 I dati secondo il capoverso 4 vanno documentati.
6 Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.