LDP Art. 76b - Obbligo dei partiti di rendere pubblico il loro finanziamento

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 76b LDP dal 2022

Art. 76b Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 76b Obbligo dei partiti di rendere pubblico il loro finanziamento

1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento.

2 Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

  • a. le loro entrate;
  • b. ogni vantaggio economico di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno concesso loro volontariamente (liberalit monetaria o non monetaria);
  • c. i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico.
  • 3 I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalit monetarie e non monetarie secondo il capoverso 2 lettera b.


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