Art. 76b LDP dal 2022

Art. 76b Obbligo dei partiti di rendere pubblico il loro finanziamento
1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento.
2
3 I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalit monetarie e non monetarie secondo il capoverso 2 lettera b.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.