Art. 76a LDP dal 2022
Art. 76a
1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se:a. riveste la forma giuridica dell’associazione ai sensi degli articoli 60–79 del Codice civile (1) ; eb. è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali.
2 L’associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti:a. un esemplare degli statuti vigenti;b. il nome previsto negli statuti e la sede del partito;c. il nome e l’indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.
3 La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L’Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.
(1) [RS 210]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.