LDP Art. 76a -

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 76a LDP dal 2022

Art. 76a Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 76a

1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se:

  • a. riveste la forma giuridica dell’associazione ai sensi degli articoli 60–79 del Codice civile (1) ; e
  • b. è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali.
  • 2 L’associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti:

  • a. un esemplare degli statuti vigenti;
  • b. il nome previsto negli statuti e la sede del partito;
  • c. il nome e l’indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.
  • 3 La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L’Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.

    (1) RS 210

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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