Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) Art. 75b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LADI1:



Art. 75b LADI1 dal 2024

Art. 75b Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 75b (1) Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Il Consiglio federale può introdurre, per un periodo di quattro anni al massimo, i nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell’ambito di progetti pilota conformemente all’articolo 75a e dimostratisi efficaci.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

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