Art. 754 CCS dal 2024

Art. 754 5. Prescrizione dell’azione di risarcimento
Le azioni di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa, come quelle dell’usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di apparecchi ed impianti, si prescrivono in un anno dalla restituzione della cosa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.