Art. 75 LPP dal 2025
Art. 75 Disposizioni penali (1) Contravvenzioni
Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale (2) commina una pena più grave, è punito con la multa chiunque:a. viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni;b. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente, o lo impedisce altrimenti;c. non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 254]; [FF 2018 2345]).
(2) [RS 311.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.