LPP Art. 75 - Contravvenzioni

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 75 LPP dal 2025

Art. 75 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 75 Disposizioni penali (1) Contravvenzioni

Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale (2) commina una pena più grave, è punito con la multa chiunque:

  • a. viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni;
  • b. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente, o lo impedisce altrimenti;
  • c. non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
    (2) RS 311.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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