Art. 741 CCS dal 2024

Art. 741 II. Manutenzione
1 Se per l’esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all’avente diritto il mantenerle.
2 Se le opere servono anche gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi. Una diversa convenzione vincola l’acquirente del fondo dominante o del fondo serviente se risulta dai documenti giustificativi del registro fondiario. (1)
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