Art. 74 CPP dal 2024
Art. 74 Informazione del pubblico
1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:a. affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;b. per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;c. per rettificare notizie o voci inesatte;d. data la particolare importanza del caso.
2 La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati.
3 Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalit degli interessati.
4 Qualora sia coinvolta una vittima, le autorit e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l’identit o informazioni che ne consentano l’identificazione soltanto se:a. la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppureb. la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono.
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