Art. 74 LPGA dal 2024
Art. 74 Classificazione dei diritti
1 I diritti passano all’assicuratore per le prestazioni di uguale natura.
2 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:a. il rimborso delle spese di guarigione e d’integrazione da parte dell’assicuratore e del terzo;b. l’indennit giornaliera e l’indennizzo per incapacit al lavoro;c. (1) le rendite d’invalidit o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece e l’indennizzo per incapacit al guadagno nonché quello per danno pensionistico;d. (2) le prestazioni per grandi invalidi, il contributo per l’assistenza e il rimborso delle spese di cura e delle altre spese derivanti dalla grande invalidit ;e. l’indennit per menomazione dell’integrit e l’indennit per riparazione morale;f. le rendite per superstiti e le indennit per perdita di sostegno;g. le spese funerarie e le spese connesse con il decesso;h. (3) le spese d’accertamento e le spese per la valutazione del danno.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 5137]; [FF 2018 1303]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 5659]; [FF 2010 1603]).
(3) Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 5137]; [FF 2018 1303]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.