Art. 73 CPC dal 2024

Art. 73 Intervento principale
1 Chi afferma di avere sull’oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.
2 Il giudice può sospendere il processo fintanto che l’azione dell’interveniente principale non sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.