Art. 73 LL dal 2023

Art. 73 di prescrizioni cantonali
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2 Le prescrizioni cantonali prevedenti vacanze più lunghe di quelle stabilite nell’articolo 341bis capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (1) rimangono in vigore come disposizioni di diritto civile nell’ambito del capoverso 2 del predetto articolo.
3 Sono riservate le prescrizioni cantonali sulla visita medica dei giovani, nella misura in cui la Confederazione non usa della competenza conferitale nell’articolo 29 capoverso 4.
4 ... (2)
(1) RS 220. All’art. 341bis cpv. 1 e 2, nel testo della presente L (RU 1966 57 art. 64), corrisponde ora l’art, 329a cpv. 1, nel testo del 16 dic. 1983.(2) Abrogato dal n. II 408 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
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