Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 727
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 727 OR dal 2024
Art. 727 Obbligo di revisione 1. Revisione ordinaria
1 Le seguenti societ fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo:1. societ con azioni quotate in borsa; sono considerate tali le societ :a. i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa,b. che sono debitrici di un prestito in obbligazioni,c. che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una societ secondo la lettera a o b;2. (1) societ che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti:a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,b. cifra daffari di 40 milioni di franchi,c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;3. societ obbligate ad allestire un conto di gruppo.
1bis Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari secondo il capoverso 1 numero 2 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data di chiusura del bilancio e al corso medio annuale. (2)
2 Si procede a una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo chiedono.
3 Se la legge non la esige, la revisione ordinaria del conto annuale può essere prevista nello statuto o decisa dall’assemblea generale.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Norme sulla revisione), in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 5863]; [FF 2008 1321]). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
(2) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.