Art. 720 CCS dal 2025

Art. 720 In generale
1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze.
2 L’avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi.
3 Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.