Art. 72 LEF dal 2024

Art. 72 Forma della notificazione
1 La notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta. (1)
2 All’atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.