Art. 72 LL dal 2023
Art. 72 di leggi federali
1 Con l’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi federali:a. la legge federale del 2 novembre 1898 (1) concernente la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi;b. la legge federale del 18 giugno 1914 (2) sul lavoro nelle fabbriche, riservato il capoverso 2, qui appresso;c. la legge federale del 31 marzo 1922 (3) sull’impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri;d. la legge federale del 26 settembre 1931 (4) sul riposo settimanale;e. la legge federale del 24 giugno 1938 (5) sull’et minima dei lavoratori.
2 Le seguenti disposizioni della legge federale del 18 giugno 1914 (2) sul lavoro nelle fabbriche rimangono applicabili alle aziende industriali:a. (7) ...b. le disposizioni degli articoli 30, 31, 33, 34 e 35 in materia di conciliazione.
(1) [CS 8 113]
(2) (6)
(3) [CS 8 200]
(4) [CS 8 121]
(5) [CS 8 211, 215]
(6) [RS 821.41]
(7) Abrogata dal n. II art. 6 n. 12 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e Xbis CO (Contratto di lavoro), con effetto dal 1° gen. 1972 ([RU 1971 1461]; [FF 1968 II 177]).
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