Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 718
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 718 OR dal 2024
Art. 718 Rappresentanza 1. In genere (1)
1 Il consiglio d’amministrazione rappresenta la societ nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la societ .
2 Il consiglio d’amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).
3 Almeno un amministratore dev’essere autorizzato a rappresentare la societ .
4 La societ deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all’elenco di cui all’articolo 697l, sempre che l’elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
(2) Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali ([RU 2007 4791]; [FF 2002 2841], [2004 3545]). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 ([RU 2015 1389]; [FF 2014 563]).
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