Art. 715 CCS dal 2024

Art. 715 2. Riserva della propriet
1 Perché la riserva della propriet sopra una cosa mobile consegnata all’acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall’ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.
2 La riserva della propriet non è ammessa nel commercio del bestiame.
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