Art. 712m CCS dal 2025
Art. 712m Assemblea dei comproprietari 1. Competenza e stato giuridico
1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all’assemblea dei comproprietari:1. decidere in tutti gli affari amministrativi che non competono all’amministratore;2. nominare l’amministratore e vegliare sulla sua opera;3. nominare un comitato o un delegato con compiti amministrativi, come quelli di consigliare l’amministratore, esaminarne la gestione e fare rapporto e proposte all’assemblea a questo riguardo;4. approvare ogni anno il preventivo, il resoconto e la ripartizione delle spese fra i comproprietari;5. decidere la costituzione di un fondo di rinnovazione per i lavori di manutenzione e di rinnovazione;6. assicurare l’edificio contro il fuoco ed altri pericoli, stipulare le assicurazioni usuali di responsabilità civile e obbligare il comproprietario che abbia fatto delle spese straordinarie per sistemare i suoi locali, a pagare una parte del premio aggiuntivo, se non ha stipulato per suo conto un’assicurazione completiva.
2 Ove la legge non disponga altrimenti, all’assemblea e al comitato sono applicabili le norme sull’associazione concernenti gli organi e la contestazione delle risoluzioni sociali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.