Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 71

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 71 LPPC dal 2025

Art. 71 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 71 Soppressione

1 Gli impianti di protezione possono essere soppressi soltanto previa autorizzazione dell’UFPP.

2 Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, la sostituzione dei posti letto soppressi dev’essere garantita in base alla pianificazione del fabbisogno.

3 L’UFPP disciplina la procedura di autorizzazione per la soppressione di impianti di protezione.


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