Art. 71 LDP dal 2022

Art. 71 Deposito
1 Le liste delle firme per un’iniziativa popolare devono essere depositate in blocco presso la Cancelleria federale, il più tardi diciotto mesi dopo la pubblicazione del testo dell’iniziativa nel Foglio federale.
2 Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.