LAgr Art. 70b - Condizioni particolari per la regione d’estivazione

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 70b LAgr dal 2023

Art. 70b Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 70b Condizioni particolari per la regione d’estivazione

1 Nella regione d’estivazione i contributi sono versati ai gestori di un’azienda d’estivazione, di un’azienda con pascoli comunitari o di una superficie d’estivazione.

2 Le condizioni di cui all’articolo 70a capoverso 1, ad eccezione della lettera c, non si applicano alla regione d’estivazione.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di gestione per la regione d’estivazione.


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